Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 18

Istruzione del personale dello Stato

In vigore dal 27 nov 1977
Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la società è tenuta a consentire la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'amministrazione ed a fornire al medesimo l'assistenza all'uopo necessaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-18

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Art. 18 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Istruzione del personale dello Stato | Portale Normativo