Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 18
18 / 34Istruzione del personale dello Stato
In vigore dal 27 nov 1977
Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la società è tenuta a consentire la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'amministrazione ed a fornire al medesimo l'assistenza all'uopo necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-18