Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 19

Sicurezza del lavoro

In vigore dal 27 nov 1977
Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la società è tenuta ad osservare le disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla protezione contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Sicurezza del lavoro | Portale Normativo