Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 19
19 / 34Sicurezza del lavoro
In vigore dal 27 nov 1977
Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la società è tenuta ad osservare le disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla protezione contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-19