Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 6

Servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari stampa e di informazione

In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione si effettua sulla rete della società con velocità al terminale d'utente fino ad un massimo di 200 baud. I bollettini e i notiziari possono essere trasmessi da: giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute; uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale. I bollettini e i notiziari sono forniti in abbonamento su richiesta, previo accordo fra utente ed ente emittente. I bollettini e i notiziari da diramare possono essere accettati dalla società presso i propri uffici ovvero pervenire ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale. Si considerano accettati presso gli uffici della società anche i bollettini ed i notiziari che, pervengono ad essi a mezzo delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni. La società è altresì autorizzata all'esercizio di sistemi atti a realizzare la diffusione telegrafica dei bollettini e notiziari di stampa e di informazione agli utenti telex della rete dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-6

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Art. 6 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari stampa e di informazione | Portale Normativo