Capo III

Art. 60

Attribuzioni ai comuni

In vigore dal 13 set 1977
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell', primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-60

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Art. 60 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Attribuzioni ai comuni | Portale Normativo