Capo III

Art. 58

Competenze dello Stato

In vigore dal 13 set 1977
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-58

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Art. 58 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Competenze dello Stato | Portale Normativo