Capo II

Art. 55

Disposizioni in materia di mercati

In vigore dal 13 set 1977
Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito: a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima; b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-55

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Art. 55 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Disposizioni in materia di mercati | Portale Normativo