Titolo IV

Art. 50

Materie di trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all' nelle materie "fiere e mercati", "turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-50

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Art. 50 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Materie di trasferimento | Portale Normativo