Capo II

Art. 52

Attività commerciali

In vigore dal 13 set 1977
Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979. Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-52

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Art. 52 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Attività commerciali | Portale Normativo