Capo III

Art. 57

Ente nazionale italiano per il turismo

In vigore dal 6 mag 1998
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall' del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-57

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Art. 57 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Ente nazionale italiano per il turismo | Portale Normativo