Titolo I

Art. 4

Competenze dello Stato

In vigore dal 11 giu 2003
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-4

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Art. 4 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Competenze dello Stato | Portale Normativo