Titolo I
Art. 4
4 / 137Competenze dello Stato
In vigore dal 11 giu 2003
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-4