Capo VII

Art. 47

Musei e biblioteche di enti locali

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-47

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Art. 47 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Musei e biblioteche di enti locali | Portale Normativo