Capo VI

Art. 42

Assistenza scolastica

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-42

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Art. 42 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Assistenza scolastica | Portale Normativo