Capo VI
Art. 45
Attribuzioni ai comuni
In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative indicate nell' sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.
Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-45