Art. 45 · Attribuzioni ai comuni
Capo VI

Art. 45

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Attribuzioni ai comuni

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative indicate nell' sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-45