Art. 50 · Materie di trasferimento
Titolo IV

Art. 50

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Materie di trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all' nelle materie "fiere e mercati", "turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-50