Capo VI
Art. 63
Artigianato
In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato" concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:
a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell' della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.
Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell', primo comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-63