Titolo VI

Art. 118

Continuità delle prestazioni

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-118

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 118 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Continuità delle prestazioni | Portale Normativo