Titolo VI
Art. 118
Continuità delle prestazioni
In vigore dal 13 set 1977
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-118