Art. 118 · Continuità delle prestazioni
Titolo VI

Art. 118

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Continuità delle prestazioni

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-118