Titolo VI

Art. 116

Enti privati

In vigore dal 13 set 1977
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo dello Stato ad altri enti; associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-116

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Art. 116 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Enti privati | Portale Normativo