Titolo VI
Art. 111
Trasferimento di uffici dello Stato
In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-111