Titolo VI

Art. 111

Trasferimento di uffici dello Stato

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
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Art. 111 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Trasferimento di uffici dello Stato | Portale Normativo