Titolo VI

Art. 108

Consiglio superiore dei lavori pubblici

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-108

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Art. 108 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Consiglio superiore dei lavori pubblici | Portale Normativo