Titolo VI

Art. 108

Consiglio superiore dei lavori pubblici

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-108

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