Capo VIII

Art. 104

Attribuzione agli enti locali

In vigore dal 13 set 1977
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-104

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Art. 104 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Attribuzione agli enti locali | Portale Normativo