Titolo VI

Art. 107

Organi tecnici dello Stato

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-107

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Art. 107 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Organi tecnici dello Stato | Portale Normativo