Capo VIII
Art. 103
Funzioni delegate
In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-103