Art. 103 · Funzioni delegate
Capo VIII

Art. 103

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Funzioni delegate

In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-103