Capo VIII

Art. 105

Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

In vigore dal 13 set 1977
Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-105

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Art. 105 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Utilizzazione di uffici ed organi tecnici | Portale Normativo