Art. 111 · Trasferimento di uffici dello Stato
Titolo VI

Art. 111

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Trasferimento di uffici dello Stato

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-111