Titolo VI

Art. 119

Attività residue degli enti pubblici estinti

In vigore dal 1 gen 2005
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all', continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1 comma 228) che "L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-119

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Art. 119 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Attività residue degli enti pubblici estinti | Portale Normativo