Titolo VI

Art. 124

Posizione economica del personale trasferito

In vigore dal 13 set 1977
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-124

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Art. 124 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Posizione economica del personale trasferito | Portale Normativo