Titolo VI
Art. 129
Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
In vigore dal 13 set 1977
Determinazione del fondo di cui all'
della legge 16 maggio 1970, n. 281
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente , esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall' della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell' della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell' citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall' della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell' della legge 10 maggio 1976, n. 356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-129