Titolo VI

Art. 132

Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale

In vigore dal 13 set 1977
Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente . Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-132

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 132 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale | Portale Normativo