Titolo VI

Art. 137

Efficacia delle norme

In vigore dal 13 set 1977
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - RUFFINI - DONAT - CATTIN - ANSELMI - OSSOLA - BISAGLIA - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-137

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Art. 137 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Efficacia delle norme | Portale Normativo