Titolo VI
Art. 130
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
In vigore dal 13 set 1977
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'
della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-130