Art. 124 · Posizione economica del personale trasferito
Titolo VI

Art. 124

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Posizione economica del personale trasferito

In vigore dal 13 set 1977
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-124