Titolo VI
Art. 116
116 / 137Enti privati
In vigore dal 13 set 1977
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo dello Stato ad altri enti; associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-116