Capo III
Art. 60
39 / 137Attribuzioni ai comuni
In vigore dal 13 set 1977
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell', primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-60