Titolo II
Art. 7
Temperature di progetto
In vigore dal 21 feb 1978
La temperatura di progetto dell'aria esterna da adottare per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di cui all' della legge, deve essere quella indicata dall'allegato 1.
Gli impianti per il riscaldamento di locali appartenenti a edifici classificati E. 3 ed E. 6 possono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria superiore a 20 °C. In tal caso, nella relazione tecnica da presentare alle autorità comunali la temperatura dell'aria prescelta deve essere giustificata con elementi di carattere oggettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-7