Titolo I
Art. 4
Oggetto di omologazione
In vigore dal 21 feb 1978
Sono soggetti ad omologazione:
A) Componenti degli impianti di produzione di calore:
a) Bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto,
b) Generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto).
c) Gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto.
B) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:
a) Corpi scaldanti quali: radiatori, piastre radianti, convettori, strisce radianti, ventilconvettori, aerotermi.
b) Gruppi di termoventilazione.
c) Scambiatori di calore.
d) Pompe di circolazione.
C) Apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione del calore, quali: valvole miscelatrici, termoregolatori d'ambiente, valvole di zona, valvole termostatiche, apparecchiature di regolazione termostatica centrale, apparecchi di contabilizzazione dell'energia termica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-4