Titolo I

Art. 4

Oggetto di omologazione

In vigore dal 21 feb 1978
Sono soggetti ad omologazione: A) Componenti degli impianti di produzione di calore: a) Bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto, b) Generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto). c) Gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto. B) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore: a) Corpi scaldanti quali: radiatori, piastre radianti, convettori, strisce radianti, ventilconvettori, aerotermi. b) Gruppi di termoventilazione. c) Scambiatori di calore. d) Pompe di circolazione. C) Apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione del calore, quali: valvole miscelatrici, termoregolatori d'ambiente, valvole di zona, valvole termostatiche, apparecchiature di regolazione termostatica centrale, apparecchi di contabilizzazione dell'energia termica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-4

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Art. 4 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici. — Oggetto di omologazione | Portale Normativo