Titolo II

Art. 9

Impianti da installare e installati: modalità di regolazione per il mantenimento della temperatura di esercizio

In vigore dal 21 feb 1978
Negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora ciascuna di esse sia dotata di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente e di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, e negli edifici appartenenti alle categorie E. 4, E. 5 e E. 6 dotati di regolazione della temperatura dell'ambiente, tale equipaggiamento è considerato sostitutivo di quanto prescritto agli della legge. Gli impianti di riscaldamento funzionanti a tutta aria e quelli funzionanti a vapore impiegato come fluido vettore sono ugualmente esonerati dalla prescrizione di cui agli della legge, purchè siano dotati di altro dispositivo atto a mantenere la temperatura degli ambienti nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti da installare, in edifici di nuova costruzione ed aventi potenza termica al focolare superiore a 300.000 kcal/h (348.000 W), anche quando l'impianto sia destinato soltanto al riscaldamento degli ambienti o soltanto alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, tale potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Negli edifici nuovi o da ristrutturare nei quali siano individuabili parti riferibili a più di una delle categorie di cui all', ogni locale o gruppo di locali aventi destinazione omogenea tra loro deve essere servito da un circuito separato, soggetto alle disposizioni che lo riguardano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo