Titolo I

Art. 5

Domande e rilascio di omologazione

In vigore dal 21 feb 1978
Ai fini dell'omologazione dei componenti e delle apparecchiature di cui all' le ditte interessate devono inoltrare domanda all'A.N.C.C. precisando: 1) il marchio di fabbrica e la sigla di identificazione che individua univocamente le caratteristiche funzionali del componente o della apparecchiatura; 2) un disegno d'assieme con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali utilizzati; 3) le prestazioni garantite e in particolare: a) per i componenti degli impianti di produzione di calore: rendimento alla potenza termica dichiarata; b) per i componenti degli impianti di utilizzazione del calore: resa termica; c) per le apparecchiature di regolazione: la tolleranza; 4) descrizione del funzionamento; 5) indicazione delle prove e dei controlli eseguiti sui componenti nel corso e al termine della loro fabbricazione; 6) indicazione del laboratorio scelto fra quelli di cui all', presso il quale si propone di far eseguire le prove e i controlli di omologazione. L'A.N.C.C. procede al rilascio dell'omologazione in seguito al risultato e alla certificazione delle prove e dei controlli da essa eseguiti. L'A.N.C.C. è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di omologazione entro centoventi giorni dalla presentazione della stessa. Le tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione sono fissate dal consiglio d'amministrazione dell'A.N.C.C. ed approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-5

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