Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 feb 1978
Il regolamento si applica agli edifici pubblici e privati adibiti a residenze e assimilabili, a uffici e assimilabili, a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili, ad attività commerciali e assimilabili, ad attività sportive e assimilabili, ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, secondo la classificazione prevista dal successivo . Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenente a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. Le disposizioni contenute nel regolamento si riferiscono unicamente al comportamento termico degli edifici durante il periodo del riscaldamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-2

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