Titolo II

Art. 8

Temperatura di esercizio

In vigore dal 21 feb 1978
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento, la temperatura dell'aria negli ambienti degli edifici non deve superare i 20 °C, + 1 °C di tolleranza. Negli ambienti per i quali è ammessa una temperatura maggiore in base a quanto disposto dall', su tale temperatura è ammessa la stessa tolleranza di + 1 °C. Il mantenimento della temperatura di esercizio entro i limiti stabiliti deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia. La temperatura dell'aria all'interno dei singoli ambienti va misurata nella parte centrale dell'ambiente, ad una altezza di m 1,50 dal pavimento ed in modo che l'elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall'influenza di ogni notevole effetto radiante. In caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o locatorio può richiedere che, a cura della autorità comunale competente, sia verificata la temperatura negli ambienti di sua proprietà o che ha in locazione e comunque nelle parti comuni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-8

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