Titolo II
Art. 12
Isolamento degli impianti termici da installare
In vigore dal 21 feb 1978
Per gli impianti termici da installare negli edifici di cui all' della legge, tutte le tubazioni, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime sono isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le seguenti modalità:
gli spessori dell'isolante per il coibente di riferimento che abbia conducibilità λ di 0,035 kcal/m h °C ovvero di 0,041 W/m °C, devono avere i valori indicati alla successiva tabella;
nel caso di impiego di materiali isolanti con conducibilità termica λ' diversa da λ, si utilizzano gli spessori equivalenti ricavati mediante la formula; i valori λ e λ' a 50 °C (kcal/mh °C, W/m °C) sono ricavati da certificati di prova rilasciati da laboratori autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aumentati del 20%.
Parte di provvedimento in formato grafico
La tabella 2 permette di ricavare direttamente il termine
Parte di provvedimento in formato grafico
i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori di isolamento, che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5;
per le tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla tabella I vanno moltiplicati per 0,3;
i materiali coibenti a contatto con le tubazioni devono presentare stabilità dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore; devono inoltre presentare un comportamento al fuoco idoneo, in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio, da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio;
per i canali dell'aria per il riscaldamento degli ambienti, posti in ambienti non riscaldati, lo spessore dell'isolante per i coibenti con conducibilità termica λ= 0,035 (kcal/h m °C) deve essere di 30 mm, nel caso di impiego di materiali isolanti di diversa natura, lo spessore suddetto va moltiplicato per il rapporto λ'/λ.
La verifica del grado di isolamento degli impianti termici degli edifici deve essere effettuata attraverso il controllo degli spessori in opera dei coibenti impiegati.
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-12