Titolo III
Art. 17
Edifici soggetti alle norme dell'isolamento termico
In vigore dal 21 feb 1978
Sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli edifici classificati all' di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato.
Un edificio è da considerare "previsto con impianto termico" quando detto impianto sia richiesto dalla normativa vigente statale o locale e, in ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda contemporaneamente alla costruzione o in un secondo tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-17