Titolo IV

Art. 22

Omologazione di componenti e apparecchiature già in commercio

In vigore dal 21 feb 1978
I fabbricanti e gli importatori dei componenti e delle apparecchiature indicati al primo comma dell' della legge, entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, devono presentare all'A.N.C.C. la domanda di omologazione prevista all', per quei componenti e apparecchiature che siano già in commercio. L'A.N.C.C. deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di omologazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-22

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Art. 22 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici. — Omologazione di componenti e apparecchiature già in commercio | Portale Normativo