Art. 22 · Omologazione di componenti e apparecchiature già in commercio
Titolo IV

Art. 22

22 / 25

Omologazione di componenti e apparecchiature già in commercio

In vigore dal 21 feb 1978
I fabbricanti e gli importatori dei componenti e delle apparecchiature indicati al primo comma dell' della legge, entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, devono presentare all'A.N.C.C. la domanda di omologazione prevista all', per quei componenti e apparecchiature che siano già in commercio. L'A.N.C.C. deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di omologazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-22