Titolo III

Art. 18

Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti.

In vigore dal 21 feb 1978
Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti. Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); isolamento termico dell'impianto di riscaldamento; miglioramento della tenuta dei serramenti. In caso di inserimento dell'impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto indicato agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-18

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Art. 18 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici. — Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti. | Portale Normativo